La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32915/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso per Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'impugnazione è consentita solo per vizi manifesti, come l'erronea qualificazione giuridica del fatto, e non per proporre una diversa ricostruzione della vicenda. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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