Un Ricorrente ha presentato un ricorso penale inammissibile alla Corte di Cassazione, contestando la classificazione giuridica del reato per cui aveva ottenuto l'applicazione della pena su richiesta. La Corte ha chiarito che un ricorso contro una sentenza di patteggiamento può essere accolto solo per motivi molto specifici, come un errore manifesto nella qualificazione del fatto. Nel caso specifico, l'argomentazione del Ricorrente sulla mancata riqualificazione del reato (ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990) è stata ritenuta troppo generica e non rientrante nei limiti stringenti previsti dalla legge. Di conseguenza, il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
Continua »