Il Tribunale, operando come giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di un condannato volta a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati di truffa oggetto di tre distinte condanne definitive. Il magistrato ha fondato il diniego sulla presunta distanza decennale tra i fatti, ritenendoli commessi tra il 2014 e il 2024. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della difesa evidenziando un palese errore materiale: gli atti del casellario dimostrano che tutti gli episodi si sono svolti in un arco temporale ristretto di poco più di un anno, tra febbraio 2014 e giugno 2015. L'erronea ricostruzione cronologica vizia la decisione sull'applicazione del reato continuato, imponendo un nuovo esame della contiguità temporale.
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