Un Lavoratore, condannato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, aveva ricevuto una misura di sicurezza provvisoria di ricovero in una r.e.m.s. (struttura sanitaria per persone con problemi psichici). Successivamente, questa misura era stata sostituita con la custodia in carcere. Il Lavoratore ha impugnato questa decisione con un ricorso di riesame. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per la sostituzione della misura di sicurezza con la custodia in carcere, il mezzo corretto di impugnazione era l'appello, non il riesame. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e disposto la conversione dell'impugnazione, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale competente per l'appello.
Continua »