Un Lavoratore ha chiesto a un Ente Regionale il pagamento di una borsa formativa. Il Giudice di Pace ha dato ragione al Lavoratore. L'Ente Regionale ha presentato appello, ma lo ha fatto in ritardo, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza. Il Tribunale, in appello, ha accolto il ricorso dell'Ente, dichiarando il diritto del Lavoratore prescritto, senza considerare la tardività dell'appello. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Lavoratore, stabilendo che l'appello tardivo dell'Ente era inammissibile. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio, confermando la vittoria del Lavoratore e il suo diritto al pagamento.
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