Una società in liquidazione ha impugnato diverse cartelle di pagamento per imposte non versate, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti. Sebbene il primo grado avesse accolto il ricorso, la Commissione Tributaria Regionale ha ribaltato la decisione con una frase generica, affermando che gli uffici avevano dimostrato la regolarità delle notifiche senza però analizzare i documenti. La Corte di Cassazione ha annullato tale sentenza per motivazione apparente, rilevando che il giudice di merito non ha illustrato il contenuto della documentazione né spiegato le ragioni del proprio convincimento, rendendo la decisione nulla per vizio procedurale.
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