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Antistatari

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28 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Distrazione delle spese: la correzione dell’errore
I legali di un cittadino hanno richiesto e ottenuto dalla Corte di Cassazione la correzione di un decreto in cui era stata omessa la distrazione delle spese a loro favore, nonostante ne avessero fatto esplicita richiesta dichiarandosi antistatari. La Corte ha riconosciuto l'omissione come un evidente errore materiale e ha ordinato l'integrazione del provvedimento originale, specificando che la procedura di correzione non comporta nuove spese processuali.
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Distrazione delle spese: l’errore materiale va corretto
La Corte di Cassazione chiarisce che l'omissione della pronuncia sulla distrazione delle spese, richiesta dall'avvocato antistatario, costituisce un errore materiale. La Corte, accogliendo l'istanza di correzione, ha disposto l'integrazione del precedente provvedimento, sottolineando come la distrazione fosse una pronuncia obbligata a fronte della specifica richiesta. Questo caso evidenzia l'importanza del meccanismo di correzione per sanare sviste formali che non alterano la sostanza della decisione.
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Distrazione delle spese: l’errore materiale corretto
La Corte di Cassazione ha corretto un errore materiale in una propria sentenza. L'errore consisteva nell'aver omesso di disporre la distrazione delle spese legali a favore dei difensori delle parti civili, nonostante questi si fossero dichiarati antistatari. Con un'ordinanza, la Corte ha integrato la precedente decisione, assicurando che le spese liquidate venissero pagate direttamente agli avvocati che ne avevano fatto richiesta, sanando così l'omissione.
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Esenzione spese legali: la Cassazione chiarisce
Una cittadina, pur avendo presentato la dichiarazione di basso reddito, era stata condannata a pagare i costi di un procedimento previdenziale. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, ribadendo che la presentazione di detta dichiarazione garantisce l'esenzione dalle spese legali, come previsto dalla legge, senza che rilevi l'anno di riferimento del reddito rispetto alla data della pronuncia.
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Rinuncia al ricorso: spese legali e conseguenze
Una società di trasporti, dopo aver impugnato una sentenza sfavorevole in una causa di lavoro, ha presentato una rinuncia al ricorso. Nonostante la mancata adesione dei lavoratori, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. La decisione chiarisce che la parte rinunciante deve comunque pagare le spese legali della controparte, poiché ha dato causa al giudizio. Tuttavia, non è tenuta al versamento del doppio contributo unificato, in quanto tale sanzione non si applica ai casi di rinuncia.
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Distrazione delle spese: la correzione della Cassazione
Una contribuente vinceva una causa contro l'Agenzia delle Entrate. I suoi legali avevano richiesto la distrazione delle spese, ma la Corte di Cassazione, per una svista, non l'aveva disposta nella prima ordinanza. Con un successivo provvedimento, la Corte ha corretto l'errore materiale, specificando che le spese legali liquidate devono essere pagate direttamente agli avvocati difensori, in quanto dichiaratisi antistatari.
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Distrazione spese legali: l’omissione è errore
La Corte di Cassazione chiarisce che la mancata pronuncia sulla richiesta di distrazione spese legali a favore dell'avvocato costituisce un errore materiale. Di conseguenza, il rimedio corretto non è l'impugnazione, ma la più rapida procedura di correzione. Nel caso specifico, la Corte ha accolto l'istanza di due avvocati e ha ordinato l'integrazione di una propria precedente ordinanza, che aveva omesso di disporre il pagamento delle spese di lite direttamente in loro favore, come richiesto.
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Contributo di solidarietà: illegittimo per i fondi
La Corte d'Appello ha confermato l'illegittimità del contributo di solidarietà imposto da un ente previdenziale privatizzato sulla pensione di un suo iscritto. Ribadendo un principio consolidato della Corte di Cassazione, i giudici hanno stabilito che tali enti non hanno il potere di introdurre prelievi forzosi su trattamenti pensionistici già liquidati. La decisione ha comportato la condanna dell'ente alla restituzione delle somme trattenute, con interessi decorrenti da ogni singolo prelievo, e ha confermato la prescrizione ordinaria decennale per il diritto al rimborso.
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