Una persona, condannata in primo grado per furto, si vede dichiarare inammissibile l'appello. Tuttavia, nelle more del giudizio, una nuova legge (la Riforma Cartabia) ha reso il reato di furto procedibile solo a querela della persona offesa. Poiché la querela mancava, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'improcedibilità sopravvenuta prevale sulla dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Di conseguenza, ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza di inammissibilità sia la sentenza di condanna di primo grado.
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