Abnormità del Provvedimento: La Cassazione Interviene sulla Regressione Indebita del Processo
Un recente intervento della Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 20504 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale in materia di competenza territoriale, sanzionando con l’abnormità del provvedimento una decisione che aveva causato un’ingiustificata regressione del processo. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i confini tra un mero errore procedurale e un atto che stravolge l’ordinato svolgimento del giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un provvedimento del Tribunale di Catania. Quest’ultimo, investito di un procedimento penale, ha correttamente dichiarato la propria incompetenza per territorio (ratione loci), individuando nel Tribunale di Ragusa l’autorità giudiziaria competente a giudicare.
Tuttavia, nell’ordinare la trasmissione degli atti, il Tribunale di Catania ha commesso un errore cruciale: invece di inviare il fascicolo al Giudice del Tribunale di Ragusa per la prosecuzione del giudizio, lo ha trasmesso al Pubblico Ministero presso lo stesso tribunale.
Questa decisione è stata impugnata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania, il quale ha lamentato l’abnormità del provvedimento, sostenendo che tale scelta provocasse una regressione illegittima del procedimento dalla fase dibattimentale a quella delle indagini preliminari.
La Decisione della Corte e l’Abnormità del Provvedimento
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente le ragioni del Pubblico Ministero ricorrente, qualificando la decisione del Tribunale di Catania come un’ipotesi di abnormità provvedimento di tipo funzionale. Gli Ermellini hanno chiarito che, una volta superata la fase delle indagini e dell’udienza preliminare, il processo deve progredire verso il dibattimento.
L’erronea trasmissione degli atti all’ufficio del Pubblico Ministero anziché al giudice competente non rappresenta un semplice errore, ma una deviazione radicale dallo schema processuale. Tale atto costringe il procedimento a un ritorno ingiustificato a una fase già conclusa, creando una situazione di stallo insuperabile (stasi procedimentale).
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione richiamando la propria giurisprudenza consolidata. È stato osservato che l’abnormità del provvedimento si configura quando l’atto giudiziario si pone al di fuori del sistema, determinando una stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo se non attraverso un intervento correttivo del giudice di legittimità.
Nel caso specifico, il Pubblico Ministero di Ragusa, ricevendo gli atti, si sarebbe trovato nell’impossibilità pratica di compiere qualsiasi atto risolutivo. Non avrebbe potuto rivolgersi né al proprio Giudice per le Indagini Preliminari (privo di poteri specifici in quella fase), né a quello distrettuale. Si sarebbe così verificata una paralisi del procedimento, in contrasto con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
La Corte ha quindi affermato che la corretta procedura, dopo la dichiarazione di incompetenza, impone la trasmissione degli atti direttamente all’autorità giudiziaria (il giudice) individuata come competente, non all’organo inquirente. Questo garantisce la continuità e la progressione lineare del procedimento verso la sua conclusione naturale.
Le Conclusioni
La sentenza in esame riafferma con chiarezza un principio cardine della procedura penale: la progressione delle fasi processuali non può essere invertita arbitrariamente. La decisione di trasmettere gli atti al PM anziché al giudice competente, dopo aver dichiarato la propria incompetenza, costituisce un’abnormità del provvedimento perché mina la struttura stessa del processo.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti direttamente al Tribunale di Ragusa, ripristinando così il corretto iter processuale e ponendo rimedio alla stasi che si era venuta a creare.
Cosa ha sbagliato il Tribunale di Catania nella sua decisione?
Dopo aver correttamente dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Ragusa, ha erroneamente trasmesso gli atti processuali al Pubblico Ministero presso quel Tribunale, invece che al Giudice competente per il giudizio.
Perché la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero è considerata un’abnormità?
Perché determina un’indebita regressione del procedimento dalla fase del giudizio a quella delle indagini preliminari, creando una situazione di stallo (stasi procedimentale) in cui il PM ricevente non ha gli strumenti per far proseguire il processo. Questo vizio, detto ‘abnormità funzionale’, si pone al di fuori del sistema processuale.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Catania e ha ordinato che gli atti fossero trasmessi direttamente al Tribunale di Ragusa, in qualità di giudice competente, per la regolare prosecuzione del corso del processo.