Una condomina ha impugnato una delibera assembleare lamentando la violazione del proprio diritto di accesso ai documenti condominiali. I giudici di merito avevano rigettato la domanda, sostenendo che la richiesta fosse formulata in modo errato (chiedendo la comunicazione dei documenti invece della visione) e che fosse tardiva rispetto all'assemblea. La Corte di Cassazione ha ribaltato queste decisioni, affermando che non esistono formule sacramentali per richiedere l'accesso e che l'amministratore ha l'obbligo di collaborare per garantire la trasparenza. Inoltre, la Corte ha chiarito che la privacy non può essere utilizzata come pretesto per negare al condomino la conoscenza di dati contabili, morosità altrui o estratti del conto corrente condominiale, poiché il diritto al controllo sulla gestione prevale sulla riservatezza interna alla compagine.
Continua »