L'Imputato è stato condannato per il reato di furto aggravato per aver sottratto i coperchi in ghisa di alcuni tombini stradali, smontandoli dai rispettivi pozzetti. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la condotta non integrasse l'aggravante della violenza sulle cose, poiché i coperchi erano stati semplicemente asportati senza subire danni diretti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che l'aggravante sussiste quando l'energia fisica impiegata muta la destinazione d'uso del bene (il tombino, privato del coperchio, non può più svolgere la sua funzione di sicurezza). Inoltre, la violenza può esercitarsi non sull'oggetto rubato, ma sulla struttura a cui è collegato per consentirne la rimozione.
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