La Corte di Cassazione conferma la condanna per bancarotta fraudolenta a carico dell'amministratrice di diritto di una società e del marito, che agiva come amministratore di fatto. L'uomo, pur senza cariche formali, coadiuvava la moglie nella gestione in modo rilevante. I giudici hanno dichiarato inammissibili i ricorsi, sottolineando che la responsabilità penale per i reati fallimentari si estende a chiunque eserciti concretamente il potere gestionale. Il caso ribadisce il principio secondo cui, in tema di amministratore di fatto e bancarotta, ciò che conta è il ruolo effettivamente svolto e non la qualifica formale. La condanna diventa così definitiva.
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