La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato che, dopo aver aderito al concordato in appello, contestava la qualificazione giuridica del reato. La sentenza chiarisce che l'accordo sulla pena limita drasticamente i motivi di impugnazione, precludendo doglianze su questioni già rinunciate o sulla sussistenza di cause di non punibilità. La decisione ribadisce che il concordato ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, rendendo il ricorso per cassazione ammissibile solo per vizi legati alla formazione della volontà o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.
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