La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso per il differimento pena richiesto da un detenuto per motivi di salute. Nonostante l'istanza si basasse su una presunta grave infermità fisica, gli accertamenti peritali hanno escluso pericoli imminenti di vita e confermato la possibilità di cure in carcere. La decisione sottolinea come, ai sensi dell'art. 147 c.p., l'elevata pericolosità sociale del soggetto e il rischio di commissione di nuovi delitti prevalgano sulle esigenze di cura esterna, rendendo legittimo il mantenimento del regime detentivo ordinario.
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