La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29071/2024, chiarisce un punto cruciale sulla responsabilità del cessionario d'azienda. Nel caso di specie, la figlia che aveva ricevuto in donazione la farmacia del padre è stata ritenuta responsabile per un debito del genitore sorto prima della cessione, anche se non iscritto nei libri contabili. La Suprema Corte ha superato il requisito formale dell'iscrizione, valorizzando la mancanza di 'effettiva alterità soggettiva' tra cedente e cessionaria. Essendo la figlia già inserita nella gestione aziendale e a conoscenza della situazione debitoria, la sua responsabilità come cessionario d'azienda è stata confermata.
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