Una società della grande distribuzione ha richiesto il rimborso dell'imposta sostitutiva versata su operazioni a premio con buoni sconto, ritenendole esenti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 770/2024, ha stabilito che tali operazioni sono soggette a tassazione se antecedenti al 21 agosto 2014. La Corte ha chiarito che la specifica esenzione per l'imposta sostitutiva buoni sconto, introdotta nel 2014, non ha efficacia retroattiva, riformando la decisione dei giudici di merito che avevano erroneamente concesso il rimborso.
Continua »