Un imputato per tentato furto aggravato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che revocava la sospensione del procedimento con messa alla prova. L'interessato ha presentato e sottoscritto l'atto in prima persona, senza avvalersi di un difensore abilitato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso personale in Cassazione per violazione delle norme processuali introdotte dalla riforma del 2017, che riservano la firma dell'atto esclusivamente ai patrocinatori iscritti all'albo speciale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la decisione impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, oltre al versamento di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
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