Un contribuente residente all'estero ha impugnato un pignoramento, contestando la validità della notifica dell'atto di intimazione. La questione centrale riguarda l'applicabilità della compiuta giacenza in un Paese straniero la cui legge postale non la prevede. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha rinviato la decisione sul tema a una pubblica udienza, ritenendola di particolare rilevanza giuridica. In via preliminare, ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti della banca pignorata, litisconsorte necessario non citato in giudizio.
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