Un soggetto condannato per furto aggravato di un autocarro ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'uso di una registrazione telefonica come prova e la sussistenza delle aggravanti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni una mera ripetizione di quelle già respinte in appello. Ha confermato che la valutazione di una registrazione privata è di competenza del giudice di merito e che le aggravanti del furto aggravato (violenza sulle cose ed esposizione alla pubblica fede) erano state logicamente dedotte dai fatti, ovvero dal veicolo parcheggiato con portiere chiuse in un'area non recintata.
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