La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dall'imputato. Il ricorrente aveva contestato la propria responsabilità penale basandosi su questioni di fatto, non ammissibili in sede di legittimità, e aveva richiesto la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. La Suprema Corte ha ribadito che il giudizio di comparazione tra circostanze spetta al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in Cassazione. L'inammissibilità ha comportato anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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