Il Tribunale applicava a un automobilista, colpevole di guida in stato di ebbrezza, la pena del lavoro di pubblica utilità e la sospensione della patente per due anni. Il Procuratore Generale proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto disporre la revoca della patente, sanzione obbligatoria quando il conducente provoca un incidente stradale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno rilevato che né l'atto di accusa né la sentenza menzionavano la causazione di un incidente stradale. L'unica aggravante contestata era la guida notturna, che non comporta l'automatica revoca della patente. Di conseguenza, la decisione originaria di sospendere la patente per due anni è stata confermata, respingendo la richiesta della pubblica accusa.
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