Un finto venditore inganna un acquirente promettendogli la vendita di alcuni pneumatici. Al momento del pagamento, l'acquirente estrae una busta con i contanti. Il finto venditore, invece di concludere l'affare, strappa la busta dalle mani della vittima e scappa. L'imputato cerca di difendersi sostenendo che si tratti di una semplice truffa, poiché la vittima era stata ingannata inizialmente. La Corte di Cassazione respinge questa tesi. I giudici chiariscono che si configura il reato di furto con strappo quando il bene viene sottratto con violenza sulle cose, contro la volontà del proprietario. La truffa richiede invece che la vittima consegni il bene volontariamente. Il ricorso del finto venditore viene dichiarato inammissibile. L'imputato perde definitivamente la causa, subisce la condanna penale e deve pagare le spese processuali oltre a una sanzione di tremila euro.
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