L'Amministratore di una società fallita, condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale, propone ricorso straordinario per errore di fatto. Il ricorrente sostiene che la Corte di Cassazione abbia omesso di rilevare l'avvenuta prescrizione del reato prima della decisione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il calcolo della prescrizione deve tenere conto dell'aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità, contestata e accertata nei gradi di merito. Di conseguenza, il termine di prescrizione non è di dieci anni, bensì di quindici anni (che salgono a oltre diciotto con le interruzioni e sospensioni), spostando la scadenza al 2032. Non essendovi alcun errore percettivo, ma una corretta applicazione delle norme sul computo del tempo, il ricorso viene rigettato con condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende.
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