La Corte di Cassazione ha chiarito il rapporto tra usucapione di bene pignorato e acquisto all'asta giudiziaria. Il Possessore di un terreno ha chiesto il riconoscimento dell'avvenuta usucapione. L'Azienda, che aveva acquistato lo stesso terreno tramite decreto di trasferimento a seguito di un pignoramento immobiliare, si è opposta. I giudici hanno stabilito che l'acquisto all'asta ha natura derivativa e non cancella l'usucapione, che è un acquisto a titolo originario. Di conseguenza, l'usucapione prevale sull'aggiudicazione forzata, anche se la sentenza che la accerta viene trascritta successivamente. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Azienda, confermando la vittoria del Possessore e condannando la società al pagamento delle spese legali.
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