L'Agenzia delle Entrate ha accertato la presenza di utili in nero in capo a una società a ristretta base partecipativa, presumendone la distribuzione pro quota ai soci. Il Socio, titolare del 50% delle quote ma privo di ruoli amministrativi, ha impugnato l'atto sostenendo la propria estraneità alla gestione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. I giudici hanno chiarito che, nelle società con pochi soci, il forte legame di fiducia reciproca giustifica la presunzione di ripartizione dei guadagni occulti tra tutti i partecipanti. Per superare tale presunzione, il socio non può limitarsi a negare l'incasso, ma deve fornire la prova positiva che i fondi siano stati reinvestiti o accantonati dalla società, oppure dimostrare una rottura insanabile dei rapporti sociali. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni per lite temeraria.
Continua »