Una Dirigente del settore finanziario ha chiesto il rimborso delle trattenute subite sui propri premi di produzione per gli anni 2011 e 2012. La contribuente sosteneva che l'addizionale Irpef sui bonus del 10% non fosse dovuta, poiché la parte variabile della sua retribuzione non superava il triplo di quella fissa. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Amministrazione finanziaria, stabilendo che, a partire dal 17 luglio 2011, la tassa si applica sull'intera quota di bonus che supera lo stipendio fisso ordinario. Non è più necessario che la retribuzione variabile superi il triplo di quella fissa, in quanto la nuova legge ha ampliato la base imponibile per aumentare il prelievo fiscale e scoraggiare compensi variabili sproporzionati nel settore finanziario.
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