Una società immobiliare ha impugnato una sentenza sostenendone l'inesistenza per la mancanza della sottoscrizione del giudice estensore. La Corte di Cassazione ha rigettato l'istanza, chiarendo che l'assenza di una delle due firme in una decisione collegiale causa una nullità sanabile, non l'inesistenza del provvedimento. Inoltre, ha ritenuto che l'impedimento del giudice, dovuto al contesto della pandemia Covid-19, giustificasse la firma del solo presidente, come previsto dall'art. 132 c.p.c., rendendo irrilevante l'erronea citazione di una norma non più in vigore.
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