Il Tribunale del Riesame aveva negato il sequestro preventivo per attività di cava non autorizzata, ritenendo che terre e rocce da scavo non fossero rifiuti se l'attività rientrava nello sfruttamento di una cava, autorizzata o meno. La Cassazione ha annullato questa decisione. Ha stabilito che i materiali provenienti da cave non autorizzate sono rifiuti e devono seguire la disciplina generale, poiché la deroga si applica solo a cave con autorizzazione e gestione conforme. Inoltre, l'esercizio di impianti senza autorizzazione per l'inquinamento atmosferico costituisce reato di condotta, e le acque di dilavamento contaminate da attività di cava rientrano nella disciplina degli scarichi industriali. La Corte ha rinviato il caso al Tribunale di Arezzo per un nuovo giudizio, affermando la necessità di autorizzazioni per la gestione dei rifiuti da cava non autorizzata e per le attività estrattive.
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