Una struttura sanitaria privata ha citato in giudizio un'Azienda Sanitaria Locale per un forte ritardo nei pagamenti, chiedendo l'applicazione degli speciali interessi moratori sanità accreditata previsti per le transazioni commerciali. I giudici di merito hanno respinto la richiesta, non considerando il rapporto di accreditamento come un contratto commerciale. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rilevato un importante dubbio interpretativo, distinguendo il caso da quello delle farmacie. Invece di decidere, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, il suo massimo organo. La decisione finale stabilirà una volta per tutte se le ASL, in caso di ritardo, debbano pagare questi interessi maggiorati.
Continua »