Un imputato, condannato per ricettazione, aveva raggiunto un `accordo sulla pena in appello` con la Procura, che aveva portato a una rideterminazione della pena da parte della Corte d'Appello. Nonostante l'accordo, l'imputato ha presentato un ulteriore ricorso in Cassazione, contestando la mancata concessione di circostanze attenuanti generiche e la pena finale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che un accordo tra le parti sulla pena rende ogni ulteriore contestazione sui punti concordati non ammissibile. L'imputato dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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