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Accordo Quadro Europeo

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Normativa dell'Unione Europea che vieta discriminazioni lavorative ed economiche tra dipendenti a termine e colleghi a tempo indeterminato.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Ricostruzione della carriera docente: limiti alla prescrizione
Un docente assunto a tempo indeterminato ha richiesto la ricostruzione della carriera docente con il riconoscimento integrale degli anni di precariato e il pagamento delle relative differenze retributive. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, stabilendo che la prescrizione quinquennale per il recupero delle somme decorresse dall'emissione del decreto ministeriale di inquadramento. Il Ministero ha impugnato la decisione in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'amministrazione: l'anzianità di servizio è un fatto imprescrittibile ai fini degli scatti futuri, ma i singoli crediti retributivi scadono dopo cinque anni dalla data in cui ciascun stipendio inferiore al dovuto è stato erogato.
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Abuso di contratti a termine: il ruolo esclude il danno
Alcuni docenti precari hanno citato in giudizio il Ministero per ottenere un risarcimento economico lamentando l'abuso di contratti a termine protrattisi per oltre tre anni. Durante il primo grado di giudizio, l'amministrazione ha immesso in ruolo i docenti, riconoscendo loro l'anzianità di servizio maturata. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta risarcitoria, ritenendo l'assunzione a tempo indeterminato idonea a sanare ogni danno. I lavoratori hanno impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, contestando irregolarità procedurali e violazioni sui diritti risarcitori. I Giudici di legittimità hanno respinto integralmente il ricorso. La Suprema Corte ha stabilito che la stabilizzazione definitiva cancella le conseguenze dell'abuso contrattuale ed esclude automaticamente il diritto a somme ulteriori in assenza di prove su danni specifici.
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Ricostruzione della carriera docenti: stop ai tagli sul precariato
Una docente di ruolo ha citato il Ministero dell'Istruzione per ottenere il pieno riconoscimento degli anni di precariato. La normativa interna riduceva di un terzo il computo degli anni successivi al quarto ai fini stipendiali. I giudici di merito avevano rigettato la domanda dell'insegnante. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, stabilendo che la legge italiana si pone in contrasto con le direttive europee se genera un trattamento deteriore rispetto ai colleghi assunti direttamente a tempo indeterminato. Il giudice territoriale dovrà rivalutare la situazione concreta senza applicare penalizzazioni arbitrarie per garantire la corretta ricostruzione della carriera docenti.
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Incarichi dirigenziali a tempo determinato: durata senza minimi
Un Ente locale ha conferito a un professionista esterno un contratto dirigenziale della durata di un solo anno. Al termine del rapporto, il lavoratore ha citato l'amministrazione chiedendo la nullità della scadenza annuale e il risarcimento del danno, sostenendo l'obbligo per legge di una durata minima triennale. I giudici di merito hanno inizialmente condannato l'Ente al risarcimento. La Corte di Cassazione ha ribaltato integralmente la decisione e respinto la domanda del dipendente. I giudici hanno chiarito che per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a soggetti esterni negli enti locali non opera la durata minima triennale, valida solo per i dirigenti stabili di ruolo.
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Anzianità di servizio: parità per i contratti a termine
Un dipendente pubblico di un ente di ricerca ottiene l'assunzione a tempo indeterminato e chiede il riconoscimento economico e giuridico dei precedenti contratti a termine. L'ente nega la domanda perché i contratti provvisori si collocavano prima dell'entrata in vigore della Direttiva europea 1999/70/CE. I giudici di secondo grado respingono la pretesa per presunta irretroattività della norma comunitaria. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore e ribalta la decisione. Il datore di lavoro pubblico deve calcolare integralmente l'anzianità di servizio maturata durante i contratti a termine per le progressioni stipendiali successive al 10 luglio 2001, parificando il dipendente precario a quello assunto stabilmente sin dall'inizio.
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