Un soggetto, dopo aver ottenuto una riduzione di pena tramite un accordo in appello per reati di furto aggravato, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione sul mancato proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che l'accettazione dell'accordo sulla pena, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., implica la rinuncia ad altri motivi. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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