Un'azienda di autotrasporto ha richiesto il credito d'imposta per accise sul gasolio, ma le fatture non indicavano la targa dei veicoli. Per rimediare, l'azienda ha presentato una dichiarazione del benzinaio che confermava i rifornimenti. L'Agenzia delle Dogane ha contestato questa prova, ritenendola un semplice indizio insufficiente. La Commissione Tributaria Regionale ha dato ragione all'azienda, ritenendo la dichiarazione integrativa valida. L'Agenzia ha fatto ricorso in Cassazione. I giudici della Suprema Corte, vista l'importanza della questione sul valore probatorio delle dichiarazioni dei terzi nel processo tributario, non hanno deciso subito. Con un'ordinanza interlocutoria, hanno rinviato la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione Civile per un esame più approfondito.
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