La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25570/2025, ha stabilito che un'azienda fornitrice di prodotti petroliferi ha diritto all'agevolazione sulle accise per il gasolio da riscaldamento anche se non ha istituito un "deposito contabile", considerato un adempimento formale. L'Agenzia delle Dogane aveva negato il beneficio, ma la Corte ha dato ragione all'azienda, affermando che la violazione di un requisito formale non può annullare il diritto al rimborso quando le condizioni sostanziali (l'effettiva fornitura del gasolio a clienti in zone svantaggiate) sono pienamente dimostrate. La decisione si fonda sui principi di proporzionalità ed effettività del diritto dell'Unione Europea, secondo cui la sostanza deve prevalere sulla forma.
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