Una figlia agiva in giudizio per tutelare la propria quota di legittima, lesa a suo dire dal testamento paterno. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando l'inammissibilità della sua azione di riduzione. La Corte ha chiarito che le disposizioni a favore della madre (usufrutto) e di un fratello (beni specifici) costituivano legati e non istituzioni di erede. Di conseguenza, l'azione richiedeva la preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, che nel caso di specie mancava. Inoltre, la Corte ha ribadito che nelle ipotesi riconducibili alla cautela sociniana, la tutela del legittimario non si attua con l'azione di riduzione, ma attraverso una specifica scelta prevista dalla legge.
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