Un cittadino ha attivato una procedura da sovraindebitamento ottenendo l'omologazione di un piano per la ristrutturazione dei propri debiti fiscali, inclusi sanzioni e interessi inseriti in un apposito fondo. Successivamente, l'Amministrazione Finanziaria ha notificato una cartella di pagamento per riscuotere interamente il tributo e i relativi accessori relativi all'anno d'imposta 2021. Il contribuente ha impugnato l'atto notificatogli. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente fiscale, stabilendo un chiaro principio in materia di sovraindebitamento e cartella di pagamento. La cartella notificata durante la procedura concorsuale non è radicalmente nulla, ma perde ogni efficacia esecutiva individuale. L'ente creditore non può utilizzare la cartella per pretendere somme al di fuori delle percentuali e delle condizioni fissate nel piano concordatario omologato. L'Amministrazione Finanziaria è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
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