La Cassazione affronta il tema del diritto di difesa in relazione a un DASPO. Un tifoso lamentava la violazione dei suoi diritti perché il suo avvocato non era riuscito a visionare i documenti prima della convalida del provvedimento da parte del giudice. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale sull'accesso agli atti DASPO: data l'urgenza della misura, non è sufficiente una richiesta formale scritta. L'interessato deve dimostrare di aver tentato di accedere immediatamente e di persona ai documenti presso gli uffici competenti e che tale tentativo sia stato impedito per colpa dell'amministrazione. Una semplice istanza scritta, anche via PEC, non basta a provare la lesione del diritto di difesa. Di conseguenza, il tifoso ha perso il ricorso.
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