La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per falsità materiale in certificati amministrativi. L'imputato invocava l'esimente del falso grossolano, sostenendo che la contraffazione del documento fosse evidente. Tuttavia, i giudici hanno confermato la decisione della Corte d'Appello, evidenziando che per accertare la falsità del documento è stato necessario ricorrere a un apposito accertamento tecnico. Di conseguenza, la contraffazione non poteva considerarsi immediatamente riconoscibile a occhio nudo. La Cassazione ha ribadito che la valutazione sulla grossolanità del falso è un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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