Un contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento sintetico basato sul possesso di due immobili e due auto, ritenuto sproporzionato rispetto al reddito dichiarato. In tribunale, ha lamentato vizi procedurali, come la mancata concessione di un termine per la conciliazione e la presenza di un giudice che, a suo dire, doveva astenersi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha stabilito che la conciliazione è una facoltà del giudice, non un obbligo, e che la ricusazione andava chiesta subito. Soprattutto, ha confermato che in caso di accertamento sintetico, spetta al contribuente dimostrare la provenienza lecita delle somme usate per mantenere il proprio tenore di vita. Non avendolo fatto, ha perso la causa.
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