L'Agenzia delle Entrate ha effettuato un accertamento induttivo e onere della prova nei confronti di un'azienda, recuperando IVA e IRAP, a causa della mancata esibizione della distinta delle rimanenze di magazzino. L'azienda ha prodotto tale documento solo in giudizio, non durante la fase amministrativa. La Corte di Cassazione ha stabilito che i documenti non prodotti in fase amministrativa non sono utilizzabili in giudizio, a meno che non siano allegati al ricorso introduttivo e il contribuente dimostri di non aver potuto produrli per cause a lui non imputabili. La sentenza di appello, che aveva accettato i documenti tardivi, è stata cassata, ribaltando l'onere della prova sul contribuente.
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