Una società di costruzioni ha impugnato un avviso di accertamento induttivo relativo a IVA, IRES e IRAP, lamentando la mancata attivazione del contraddittorio preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, applicando i principi delle Sezioni Unite sulla prova di resistenza. Per i tributi armonizzati come l'IVA, l'omesso ascolto del contribuente non determina l'invalidità automatica dell'atto. È necessario che il soggetto dimostri concretamente che, se fosse stato interpellato, avrebbe potuto fornire elementi non pretestuosi capaci di modificare la decisione del fisco. Nel caso in esame, le contestazioni sui costi del lavoro e sulla redditività del settore sono state ritenute insufficienti a superare tale soglia probatoria, confermando la legittimità della pretesa tributaria.
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