Un amministratore di condominio ha impugnato un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per IRPEF, IRAP e IVA. L'ufficio finanziario, tramite un accertamento bancario, aveva riscontrato ingenti movimentazioni non giustificate sui suoi conti correnti personali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando che i versamenti bancari non giustificati si presumono reddito imponibile per qualsiasi contribuente, inclusi i lavoratori autonomi. Al contrario, i prelevamenti non possono essere considerati ricavi presunti per i professionisti, ma solo per le imprese. Di conseguenza, l'amministratore è stato condannato a pagare le spese di giudizio, poiché non ha fornito una prova analitica e contraria per giustificare i singoli versamenti riscontrati sui propri conti.
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