L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società commerciale la sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino, procedendo a un accertamento induttivo per recuperare le imposte non pagate. La società si era difesa sostenendo che, non essendo obbligata per legge alla contabilità di magazzino, le imprecisioni riscontrate fossero giustificabili. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco. I giudici hanno stabilito che anche le scritture contabili non obbligatorie, se tenute, devono essere veritiere e corrette. Di conseguenza, la loro inattendibilità legittima l'accertamento induttivo puro da parte dell'amministrazione finanziaria, ribaltando sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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