La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un cittadino per i reati di possesso ingiustificato di strumenti idonei allo scasso e per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento etilometrico. L'uomo, alla vista delle forze dell'ordine, era fuggito e, una volta fermato, non aveva fornito alcuna giustificazione valida circa la disponibilità degli attrezzi trovati nel veicolo. Inoltre, l'imputato si era opposto categoricamente al test dell'alcoltest senza alcuna motivazione. I giudici hanno chiarito che la semplice disponibilità dei grimaldelli, unita alla fuga e all'assenza di spiegazioni, configura pienamente l'illecito penale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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