La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6114/2024, ha rigettato il ricorso di una società contro un avviso di accertamento. La decisione chiarisce l'applicazione del contraddittorio endoprocedimentale, specificando che per i tributi non armonizzati (Ires, Irap) non è sempre obbligatorio negli accertamenti 'a tavolino', a differenza dei tributi armonizzati (IVA) dove è un requisito di derivazione europea. In quest'ultimo caso, l'annullamento dell'atto per la sua omissione è subordinato alla cosiddetta 'prova di resistenza' da parte del contribuente, che deve dimostrare come il dialogo avrebbe potuto cambiare l'esito dell'accertamento. La Corte ha inoltre ribadito che l'onere di provare l'inerenza dei costi dedotti grava interamente sul contribuente.
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