Un contribuente ha impugnato un atto di intimazione di pagamento, contestando la validità della notifica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la procedura di notificazione per temporanea irreperibilità, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con deposito presso la casa comunale, è pienamente valida. La sentenza sottolinea l'inammissibilità di motivi di ricorso che contestano accertamenti di fatto del giudice di merito o introducono questioni nuove in sede di legittimità. La corretta esecuzione della notificazione atti tributari è stata quindi confermata, con condanna del ricorrente per abuso del processo.
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