La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26914/2024, ha stabilito che il possesso congiunto di 24 CFU e laurea non equivale all'abilitazione all'insegnamento. Di conseguenza, tali titoli non sono sufficienti per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali o nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. La Corte ha chiarito che questi requisiti consentono solo la partecipazione ai concorsi, ma non conferiscono la qualifica di docente abilitato, ribadendo la netta distinzione tra titolo di studio e titolo abilitante.
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