TOSAP Viadotti: I Concessionari Devono Pagare
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 2255 del 2024, ha affrontato una questione di grande rilevanza per le società concessionarie di reti autostradali: l’obbligo di pagamento della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) per lo spazio aereo occupato dai viadotti. La decisione conferma un orientamento consolidato, ribadendo che l’esenzione prevista per lo Stato non si estende ai concessionari privati, data la loro autonomia gestionale ed economica. Questa pronuncia chiarisce definitivamente l’ambito di applicazione della TOSAP viadotti e le responsabilità dei gestori.
I Fatti del Caso: La Controversia Fiscale
Una società concessionaria per la gestione di tratte autostradali ha impugnato un avviso di accertamento relativo alla TOSAP per l’anno 2004, sostenendo di non essere tenuta al pagamento. La tesi difensiva si basava principalmente su due argomenti: in primo luogo, l’esistenza di un giudicato esterno favorevole, derivante da una precedente sentenza su un’annualità diversa (2009); in secondo luogo, la convinzione che l’occupazione del suolo pubblico, essendo effettuata in forza di una concessione statale, dovesse essere imputata direttamente allo Stato e, di conseguenza, beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 49 del D.Lgs. n. 507/1993.
La Decisione della Corte e il Principio del Giudicato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso relativi al presunto giudicato esterno. I giudici hanno spiegato che l’interpretazione di una norma giuridica è una funzione intrinseca dell’attività del giudice e non può essere vincolata da una precedente decisione, anche se tra le stesse parti. Il giudicato copre il diritto accertato nel caso specifico, non l’interpretazione della legge in astratto. Pertanto, una sentenza favorevole su un’annualità d’imposta non impedisce all’amministrazione finanziaria di avanzare la medesima pretesa per anni diversi, né vincola il giudice a seguire la stessa interpretazione.
L’Obbligo di Pagamento della TOSAP Viadotti per il Concessionario
Nel merito della questione, la Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando che il presupposto impositivo della TOSAP è l’occupazione di fatto di spazi pubblici, che sottrae la superficie all’uso collettivo. Nel caso specifico, la presenza di un viadotto autostradale sopraelevato limita o impedisce l’utilizzo del suolo sottostante, integrando così una vera e propria occupazione tassabile.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su alcuni punti cardine. In primo luogo, ha stabilito che l’occupazione deve essere considerata propria dell’ente concessionario e non dello Stato. Sebbene il viadotto sia un’opera pubblica su demanio statale, la società concessionaria ne ha la gestione economica e funzionale in forza di una concessione. Essa agisce in piena autonomia, sfruttando economicamente l’infrastruttura, e non come un mero sostituto dello Stato. Questo ruolo di gestore autonomo, che trae profitto dall’opera, la rende soggetto passivo del tributo. Di conseguenza, non è applicabile l’esenzione di cui all’art. 49, lett. a), del D.Lgs. n. 507/1993, che riguarda unicamente le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato. L’occupazione del concessionario è un’occupazione di fatto, soggetta a tassazione indipendentemente dall’esistenza di un’autorizzazione comunale, salvo specifiche ipotesi di esenzione non riscontrate nel caso in esame.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di tributi locali: la tassazione è legata all’effettiva sottrazione di suolo pubblico all’uso collettivo. Le società che gestiscono infrastrutture in concessione, pur operando per la realizzazione di un servizio pubblico, agiscono come soggetti economici autonomi e sono tenute a corrispondere i tributi locali legati alla loro attività, inclusa la TOSAP viadotti. Questa pronuncia offre un importante chiarimento per gli operatori del settore, confermando che i costi relativi all’occupazione di suolo pubblico devono essere considerati parte integrante degli oneri di gestione delle infrastrutture autostradali.
Una società concessionaria di autostrade deve pagare la TOSAP per lo spazio aereo occupato dai viadotti?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’occupazione dello spazio aereo soprastante il suolo pubblico da parte di un viadotto costituisce un presupposto imponibile per la TOSAP e il pagamento è a carico della società concessionaria.
L’esenzione dal pagamento della TOSAP prevista per lo Stato si applica anche al concessionario privato?
No. La Corte ha chiarito che l’esenzione spetta solo quando l’occupazione è effettuata direttamente dallo Stato. La società concessionaria, agendo in autonomia economica e funzionale per la gestione dell’infrastruttura, è considerata un soggetto distinto e pertanto non può beneficiare della stessa esenzione.
Una sentenza favorevole ottenuta in passato per un’annualità d’imposta diversa impedisce al Fisco di richiedere la tassa per gli anni successivi?
No, una precedente sentenza favorevole non crea un vincolo (giudicato esterno) sull’interpretazione della norma giuridica. Il giudice è libero di valutare autonomamente la questione per ogni diversa annualità d’imposta, poiché la sua attività interpretativa non è limitata da decisioni precedenti.