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Tassazione dei dividendi: il Fisco perde contro il fondo USA

Un fondo pensione statunitense ha richiesto il rimborso della maggiore imposta versata sui dividendi distribuiti da società italiane nel 2009. Il fondo aveva pagato un’aliquota del 15% in base alla Convenzione Italia-USA, mentre i fondi nazionali pagavano l’11%. L’Agenzia delle Entrate ha opposto il silenzio-rifiuto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Fisco, confermando il diritto al rimborso. La Corte ha stabilito che la disparità nella tassazione dei dividendi tra fondi nazionali e fondi di Paesi terzi viola il principio di libera circolazione dei capitali (Art. 63 TFUE). Tale discriminazione non è giustificata da motivi di coerenza fiscale o di controllo, poiché lo scambio di informazioni è garantito dagli accordi bilaterali.

Riferimento:
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18106 Anno 2026
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Pubblicato il 21 luglio 2026 in Giurisprudenza Tributaria

La tassazione dei dividendi e la parità di trattamento tra fondi nazionali ed esteri

Il tema della tassazione dei dividendi distribuiti a soggetti non residenti è da tempo al centro di accesi dibattiti giuridici. Molto spesso, gli investitori stranieri subiscono un trattamento fiscale più gravoso rispetto a quelli nazionali. Questo meccanismo crea una evidente disparità che contrasta con i principi fondamentali del diritto dell’Unione Europea. La Corte di Cassazione è intervenuta di recente per fare chiarezza su questo aspetto. I giudici hanno stabilito che applicare un’aliquota fiscale più alta ai dividendi percepiti da un fondo pensione estero costituisce una discriminazione vietata. Questo principio si applica non solo ai fondi europei, ma anche a quelli istituiti in Paesi terzi, come gli Stati Uniti d’America.

Il caso concreto: il fondo pensione americano contro il Fisco italiano

La vicenda nasce dal ricorso di un importante fondo pensione statunitense. Nel corso del 2009, questo fondo ha percepito dividendi da alcune società italiane. In base alla convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni (l’accordo per evitare di pagare le tasse due volte sullo stesso reddito) tra Italia e Stati Uniti, il fondo ha subito una ritenuta alla fonte del 15%. Tuttavia, la legge italiana prevedeva per i fondi pensione nazionali e dell’Unione Europea un’aliquota di tassazione agevolata pari all’11%. Il fondo americano ha quindi presentato una richiesta di rimborso per recuperare la differenza del 4%. L’Agenzia delle Entrate non ha risposto alla richiesta, applicando il cosiddetto silenzio-rifiuto (il comportamento inerte della pubblica amministrazione che equivale a un diniego). Il fondo ha impugnato questo rifiuto davanti ai giudici tributari, ottenendo ragione sia in primo che in secondo grado. Il Fisco ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la differenza di trattamento fosse giustificata dalle diversità strutturali e di controllo tra i fondi.

Il principio europeo della libera circolazione dei capitali

La Corte di Cassazione ha incentrato la sua analisi sul principio della libera circolazione dei capitali, sancito dall’articolo 63 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Questa regola vieta qualsiasi restrizione ai movimenti di denaro non solo tra gli Stati membri dell’Unione, ma anche tra questi ultimi e i Paesi terzi. Una tassazione più elevata sui dividendi distribuiti a soggetti esteri rappresenta un ostacolo evidente. Essa infatti scoraggia gli investitori stranieri dall’acquistare azioni di società italiane. Il diritto europeo ammette alcune eccezioni a questa libertà fondamentale, ma solo in presenza di situazioni non paragonabili o per motivi imperativi di interesse generale, come la prevenzione dell’evasione fiscale. Nel caso in esame, i giudici hanno escluso la presenza di tali giustificazioni.

Le motivazioni della decisione sulla tassazione dei dividendi

Le motivazioni della decisione sulla tassazione dei dividendi si fondano sull’assenza di reali differenze tra i fondi pensione italiani e quelli statunitensi. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che i due modelli di tassazione fossero diversi e non paragonabili. L’Italia applica infatti un sistema che tassa i rendimenti finanziari durante la fase di accumulo, mentre gli Stati Uniti tassano solo le prestazioni finali erogate ai pensionati. La Cassazione ha chiarito che questa differenza di metodo non incide sulla natura dei dividendi percepiti. Entrambi i fondi svolgono la medesima attività di investimento previdenziale. Inoltre, il Fisco lamentava l’impossibilità di effettuare controlli efficaci sui fondi americani rispetto a quelli europei, vigilati da autorità comunitarie. I giudici hanno respinto anche questo argomento. La convenzione tra Italia e Stati Uniti contiene infatti una clausola specifica sullo scambio di informazioni, che consente all’amministrazione italiana di verificare tutti i dati necessari.

Le conclusioni sulla tassazione dei dividendi e i rimborsi spettanti

Le conclusioni sulla tassazione dei dividendi confermano la piena vittoria del fondo pensione statunitense. La Corte di Cassazione ha respinto definitivamente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, il Fisco dovrà rimborsare al fondo estero le somme trattenute in eccedenza, oltre a pagare le spese del giudizio. Questa sentenza consolida un orientamento fondamentale per il mercato finanziario italiano. Gli investitori istituzionali esteri non possono essere penalizzati dal punto di vista fiscale solo a causa della loro residenza. La decisione garantisce una maggiore attrattività per i capitali stranieri e assicura il rispetto delle regole europee sulla concorrenza e sulla libera circolazione delle risorse finanziarie.

Perché un fondo pensione estero ha diritto al rimborso delle tasse sui dividendi?
Perché applicare un’aliquota fiscale più alta ai fondi non residenti rispetto a quelli nazionali viola il principio europeo di libera circolazione dei capitali.

Quale aliquota si applica ai dividendi dei fondi pensione italiani ed europei?
La legge italiana prevede un’aliquota agevolata dell’undici per cento per i dividendi percepiti dai fondi pensione nazionali ed europei.

Lo scambio di informazioni tra Stati influisce sul diritto al rimborso fiscale?
Sì, la presenza di accordi bilaterali per lo scambio di informazioni consente al Fisco di effettuare i controlli, escludendo scuse per negare il rimborso.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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