Rimborso Sisma Sicilia: la Cassazione equipara i Liberi Professionisti alle Imprese
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di agevolazioni fiscali e aiuti di Stato. Il caso riguardava la richiesta di rimborso sisma Sicilia avanzata da un libero professionista, che si è vista applicare le stesse regole previste per le imprese secondo la normativa dell’Unione Europea. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Rimborso
Un libero professionista, la cui attività si svolgeva in uno dei comuni colpiti dal terremoto che ha interessato la Sicilia orientale nel dicembre 1990, presentava all’Agenzia Fiscale un’istanza per ottenere il rimborso del 90% delle imposte (IRPEF, ILOR e IVA) versate nel triennio 1990-1992. La richiesta si basava su una normativa nazionale introdotta per sostenere le vittime di calamità naturali.
A seguito del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, il contribuente adiva le vie legali. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale accoglievano le sue ragioni, condannando l’ente al rimborso parziale delle somme. L’Agenzia Fiscale, tuttavia, non si arrendeva e ricorreva in Cassazione, sostenendo che il beneficio fiscale costituisse un aiuto di Stato e che il professionista dovesse essere equiparato a un’impresa, con tutte le conseguenze del caso.
La Nozione Europea di Impresa e il Rimborso Sisma Sicilia
Il nodo centrale della controversia ruota attorno alla nozione di “impresa” nel diritto dell’Unione Europea. Secondo una giurisprudenza consolidata, è considerata impresa qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico (società, ditta individuale o, appunto, libero professionista) e dalle modalità di finanziamento. Offrire beni o servizi su un mercato è sufficiente a qualificare un soggetto come impresa.
Questa interpretazione è cruciale perché una decisione della Commissione Europea (C-2015/5549) aveva già classificato le agevolazioni per il sisma del 1990 come “aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno” se erogati a imprese. Pertanto, la questione era stabilire se anche il libero professionista rientrasse in questa categoria.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia Fiscale, cassando la sentenza d’appello e rinviando la causa a un’altra sezione della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado. I giudici di legittimità hanno affermato che la corte territoriale ha commesso un errore nel non considerare il libero professionista come un soggetto titolare di reddito d’impresa ai fini della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito che il rimborso del 90% delle imposte non può essere concesso ai titolari di redditi d’impresa, categoria che, alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria, include anche i liberi professionisti. L’attività professionale, anche se intellettuale e regolamentata, costituisce un’attività economica offerta su un mercato e, pertanto, chi la esercita è un'”impresa” ai sensi del diritto UE sulla concorrenza.
Di conseguenza, il beneficio fiscale richiesto si qualifica come aiuto di Stato. La sua concessione non è vietata in assoluto, ma è subordinata al rispetto di precise condizioni, in particolare quelle del regime “de minimis”. Secondo questo principio, gli aiuti di modesta entità sono ammessi a condizione che l’importo totale ricevuto da un’unica impresa in un triennio non superi una determinata soglia. Il giudice del merito, errando, non ha compiuto questa fondamentale verifica.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha implicazioni pratiche significative. I liberi professionisti che intendono richiedere il rimborso sisma Sicilia o altre agevolazioni simili devono essere consapevoli di essere equiparati alle imprese ai fini della normativa sugli aiuti di Stato. Questo significa che il diritto al beneficio non è automatico, ma è condizionato alla dimostrazione di non aver superato la soglia “de minimis” nel triennio di riferimento (l’anno della richiesta e i due precedenti). La prova di tali circostanze, inclusa la presentazione di un’autocertificazione su eventuali altri aiuti ricevuti, è a carico del contribuente. Il giudice del rinvio dovrà ora effettuare proprio questi accertamenti per decidere sulla legittimità della richiesta di rimborso.
Un libero professionista può essere considerato un’impresa ai fini degli aiuti di Stato?
Sì. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la nozione di “impresa” include qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico. Pertanto, anche un libero professionista che offre servizi sul mercato è considerato un’impresa.
Il rimborso fiscale per le vittime del sisma in Sicilia del 1990 è un aiuto di Stato?
Sì. La Corte di Cassazione, richiamando una decisione vincolante della Commissione Europea, ha confermato che le misure legislative che istituiscono tali benefici fiscali costituiscono aiuti di Stato, in quanto forniscono un vantaggio selettivo a determinate imprese (inclusi i professionisti) operanti in un’area specifica.
A quali condizioni un professionista può ottenere il rimborso sisma Sicilia?
Un professionista può ottenere il rimborso solo se dimostra di rispettare le regole europee sugli aiuti di Stato, in particolare il regolamento “de minimis”. Ciò significa che deve provare che l’importo totale degli aiuti ricevuti in un periodo di tre anni (incluso quello richiesto) non supera la soglia stabilita dalla normativa UE. La prova di non aver superato tale soglia è a carico del contribuente.